La valutazione dei rischi da interferenze sul lavoro è un capitolo della normativa in materia di sicurezza, ampiamente trattato, dibattuto, controverso e più volte rivisto.
Definizione
Si parla di interferenze lavorative nel momento in cui più operatori afferenti ad aziende diverse, prestano la loro opera (contestualmente o meno) sullo stesso luogo di lavoro; è quindi il caso in cui diverse realtà lavorative con ragioni sociali e datori di lavoro differenti, lavorano nello stesso sito, nello stesso momento, o anche in alcuni casi in successione se comunque gli effetti del lavoro di chi precede possono ricadere in qualche modo su chi interviene successivamente.
È presumibile quindi che ogni prestatore d’opera apporti dei rischi sul luogo di lavoro, connessi con la propria attività specifica, e che questi rischi, sommati a quelli eventualmente apportati dagli altri attori, possano in qualche modo generare delle sovrapposizioni con un aumento del livello di rischio ed una diversa tipologia di pericolo presente sul sito.
Normativa
Gli aspetti normativi che regolamentano questo tipo di situazioni vengono trattati nell’art 26 del Testo Unico : “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”; in tal senso si precisa che per “contratti di appalto” si intente la relazione tra un committente (pubblico o privato) ed un’impresa terza che riceve l’incarico per specifiche attività; nel “contatto d’opera” le attività definite dal contratto vengono svolte da un prestatore d’opera autonomo o dal titolare di una ditta individuale mentre nei “contratti di somministrazione” il fornitore assicura prestazioni periodiche o continuative di cose o servizi.
In tutte queste tipologie di rapporto di lavoro quindi, sempre definite da un contratto tra le parti, esistono una committenza ed un contraente con rispettivi specifici oneri e responsabilità ascrivibili a entrambi i soggetti. Il datore di lavoro della committenza ha l’obbligo di verificare che i contraenti siano in possesso dei requisiti tecnico professionali per svolgere l’attività richiesta e si assume l’incarico di definire i rischi da interferenza, come precedentemente descritti, apportati da tutte le imprese e/o dai singoli lavoratori autonomi coinvolti nell’attività.
La valutazione dei rischi da interferenza si definisce con l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), un documento in cui il datore di lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi dove si svolge l’appalto, effettua la valutazione dei rischi presenti ed elabora le misure preventive e protettive rivolte ad eliminarli o ridurli al minimo.
È importante sottolineare che non sussiste l’obbligo di elaborazione del DUVRI se il servizio prestato è di natura intellettuale o è una semplice fornitura di materiali ed in ogni caso per tutti i lavori la cui durata non sia superiore ai cinque uomini giorno in un arco temporale di un anno dalla data di inizio dei lavori.
Il DUVRI deve essere invece sempre redatto, anche quindi per attività di durata inferiore ai cinque giorni, nei casi in cui la valutazione del rischio incendio risulti elevato o in tutte le attività svolte in ambienti confinati o in cui vi sia presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, di amianto o di atmosfere esplosive, nonché nelle attività che presentino rischi particolari elencate nell’allegato XI del D.Lgs 81/08.
Dall’agosto 2013 inoltre, con l’entrata in vigore del Decreto 69/13, meglio conosciuto come “Decreto del fare” è stata introdotta l’esenzione del documento di valutazione dei rischi interferenziali per le attività considerate a basso rischio infortunistico.
I costi della sicurezza
Un argomento spesso controverso e molto discusso è quello relativo all’imputazione e ai criteri di definizione dei costi per la sicurezza, che come previsto dalla normativa in vigore, devono essere esplicitati all’interno del contatto di appalto da ogni contraente e che devono riassumere l’importo economico derivante da tutti i costi sostenuti per la sicurezza da parte dell’impresa coinvolta, andando a costituire una parte quindi del valore economico complessivo del contratto stesso.
DUVRI, DVR, POS, PSC: le differenze
Il DUVRI viene spesso confuso con il DVR, ma mentre il primo, come abbiamo visto, è il risultato del contributo di più soggetti, in cui ognuno di questi effettua una valutazione dei rischi apportati dalla propria attività in quel particolare contratto di lavoro, il secondo (DVR) è un documento proprio di una singola azienda, in cui vengono elencati i rischi e le relative misure preventive e protettive, specifiche dell’azienda che lo redige, indipendentemente dall’esistenza di un contratto con altre imprese.
La redazione del DUVRI, di conseguenza, trova ragione di essere ove vi sia una concomitanza di soggetti che lavorano nello stesso ambiente in tutte quelle situazioni in cui vi sia un appalto che non ricada nel campo dell’edilizia.
Nel settore dell’edilizia infatti, come definito dal titolo IV del D.Lgs 81/08, è prevista l’elaborazione di alcuni documenti relativi agli aspetti della sicurezza, con contenuti minimi e caratteristiche che sono specifiche e studiate appositamente per la valutazione dei rischi da interferenze lavorative proprie di questo settore.
Ogni impresa coinvolte in un cantiere edile ha l’obbligo di redazione del POS (Piano di Sicurezza Operativo), un documento in cui vengono definite le misure di sicurezza rivolte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi lavorativi all’interno di un contratto d’opera.
Il coordinamento di tutti i rischi previsti dai singoli POS forniti da ogni impresa, viene definito dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), un documento che deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza del cantiere (CSE) e che raccoglie le criticità e le disposizioni in materia di sicurezza, risultanti dall’esame delle informazioni contenute nei POS.
Esempio pratico: il cantiere edile
Facendo un esempio pratico, un contesto “tipo” in cui si possa prevedere l’esigenza di dover elaborare la documentazione sopra descritta è, per esempio, quello come già accennato, di un cantiere edile dove generalmente intervengono più contraenti afferenti a diverse ragioni sociali.
Oltre all’impresa che si occuperà della parte civile, è possibile che debbano intervenire diversi impiantisti (elettrico, idraulico, aeraulico) così come professionisti individuali. Non è infrequente inoltre che qualcuno di questi soggetti effettui dei subappalti, per attività specifiche che decide di affidare ad ulteriori aziende terze specializzate in un determinato settore.
Ognuno di questi soggetti dovrà contribuire alla redazione del documento da interferenze complessivo, fornendo i dati relativi alla propria attività specifica; sarà quindi compito e responsabilità di un coordinatore designato dalla committenza, elaborare un protocollo che tenga conto di tutte le possibili interferenze generate dall’interazione dei diversi soggetti coinvolti e di proporre integrando la documentazione ricevuta, ulteriori eventuali misure preventive e protettive risultanti dal quadro complessivo dei rischi presenti nel cantiere.
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