Sicurezza sul lavoro nel settore pesca

 

peschereccioIl settore della pesca, nell’ambito degli aspetti relativi alla sicurezza del lavoratori, viene disciplinato dal D.Lgs nr 298 del 17 Agosto 1999.
L’esigenza di tutelare questo settore di attività in modo separato dagli altri luoghi li lavoro, nasce dalla natura stessa del contesto in cui gli operatori devono prestare la loro opera, la cui sicurezza risente, come intuibile, in modo significativo dalle condizioni atmosferiche e climatiche e di conseguenza anche i presidi di salvataggio devono essere studiati appositamente per l’ambiente specifico.
Le figure di riferimento e sulle quali ricadono i principali obblighi, sono essenzialmente l’armatore, che è riconducibile alla persona fisica o giuridica che ha la responsabilità di gestire l’imbarcazione, ed il comandante, cioè la persona fisica a cui è affidato il comando.
Il D.Lgs 298 distingue poi, fin dai primi articoli (art 2), il campo di applicazione in due tematiche differenti, quella che riguarda le misure di sicurezza da adottare sulle navi di nuova progettazione e costruzione, e quella relativa alle imbarcazioni già esistenti al momento dell’entrata in vigore della normativa.
Di conseguenza le misure di prevenzione, la tutela dei lavoratori, gli obblighi dei soggetti coinvolti e le dotazioni di salvataggio e sicurezza, si declinano su queste due principali tematiche in modo parallelo ma non completamente identico.
Gli aspetti su cui si focalizza l’attenzione del legislatore si declinano all’interno di quattro allegati, nei primi due, vengono definite le caratteristiche tecniche ed i requisiti di sicurezza che l’armatore, cioè la figura responsabile degli oneri relativi alla sicurezza, deve adottare nei confronti delle imbarcazioni di nuova progettazione (allegato 1) e di quelle preesistenti (allegato 2).
Seguendo una logica speculare nella forma ma differente nei contenuti si illustrano le misure relative ai seguenti aspetti:

  1. Navigabilità e stabilità;
  2. Impianto meccanico ed elettrico;
  3. Impianto di radiocomunicazione;
  4. Vie e uscite di sicurezza;
  5. Rilevazione incendio e lotta antincendio;
  6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi;
  7. Temperatura dei locali;
  8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro;
  9. Pavimenti, pareti e soffitti;
  10. Porte;
  11. Vie di circolazione – Zone di pericolo;
  12. Struttura dei posti di lavoro;
  13. Alloggi;
  14. Impianti sanitari;
  15. Pronto soccorso;
  16. Scale e passerelle d’imbarco;
  17. Rumore.

Seguono quindi due ulteriori allegati a chiusura del Decreto, in cui vengono illustrate le caratteristiche ed i requisiti minimi dei dispositivi di salvataggio e sopravvivenza e di protezione individuale.
Nel primo dei due allegati, (All. III) si punta l’attenzione su obiettivi di tipo soggettivo più che strumentale; sono perciò elencate le prescrizioni in materia di formazione ed informazione, di addestramento dei lavoratori e gli obblighi di manutenzione periodica dei dispositivi salvavita.
Nel secondo allegato (All IV), due semplici articoli rimandano alle linee giuda generali in termini di adozione dei DPI solo nel caso che i dispositivi di cui all’allegato precedente siano inefficaci o inattuabili, ricordando che se adottati devono possedere caratteristiche di elevata visibilità.

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