Come indicato nell’articolo di approfondimento dedicato a cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi , visti i contenuti e gli obblighi redazionali, l’art. 29 illustra poi le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. Le modalità di valutazione dei rischi e quindi l’eventuale aggiornamento della stessa dipendono da alcuni fattori.
In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, e periodicamente rivisto (convenzionalmente ogni tre anni), soprattutto in occasione di significative modifiche al processo produttivo, che possano avere ricaduta sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, piuttosto che in seguito ad infortuni che possano far pensare ad inadeguatezza delle misure o se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano problemi o carenze.
In ogni caso di rielaborazione, comunque vanno conseguentemente aggiornate anche le relative misure di prevenzione e protezione adottate.
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