L’assistenza sanitaria per i lavoratori
Nelle aziende in cui viene impiegato un certo numero di lavoratori è richiesta la presenza del medico competente, il quale viene nominato dal datore di lavoro allo scopo di svolgere un’attività di sorveglianza sanitaria e di prestare collaborazione a questi in occasione della valutazione dei rischi.
La funzione di medico competente è esercitata soltanto da persone in possesso di una delle seguenti competenze:
- oltre alla laurea in medicina è necessaria la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori oppure in medicina legale;
- comprovato periodo di insegnamento in qualità di docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro, clinica del lavoro;
- aver svolto il ruolo di medico del lavoro all’interno di uno dei corpi delle Forze armate.
I medici che possono svolgere questo ruolo aziendale sono inseriti nell’elenco dei medici competenti tenuto presso il Ministero della salute, e sono obbligati a partecipare al programma di educazione continua in medicina.
L’attività di medico competente può essere prestata da un professionista esterno, cioè non alle dipendenze dirette del datore di lavoro, bensì alle dipendenze di un’azienda o una struttura esterna pubblica o privata, oppure in qualità di libero professionista. In caso contrario si tratterà di un medico che decide di essere un dipendente del datore di lavoro.
E’ obbligo del datore di lavoro fornire al medico competente una struttura idonea ed attrezzata per lo svolgimento del proprio incarico, senza poter dare delle direttive e senza alcuna interferenza lavorativa. Inoltre in alcuni casi particolari, il medico può disporre che un lavoratore si a sottoposto a visite specialistiche e ad accertamenti diagnostici per i quali il datore di lavoro deve sopportare i costi.
In alcuni casi previsti dalla legge o su richiesta dei lavoratori nelle ipotesi di necessità relative alla presenza di rischi lavorativi, il medico competente compie attività di sorveglianza sanitaria.
Questa attività riguarda tutta una serie di visite che il medico effettua nei confronti: dei futuri lavoratori (visita preventiva); dei lavoratori già avviati, con una precisa periodicità al fine di valutare il loro stato di salute e le conseguenze su di essi in seguito ad esposizione a particolari rischi (visita medica periodica); del singolo lavoratore qualora sia lo stesso lavoratore a farne richiesta e se il medico dichiari l’opportunità di effettuare la visita in relazione all’attività lavorativa svolta (visita su richiesta); dei lavoratori che cambiano attività o mansione per accertarne l’idoneità alla nuova destinazione (visita per cambio mansione); del lavoratore che rientra al lavoro dopo un’assenza per malattia per un periodo superiore ai 60 giorni continuativi, per attestarne l’attitudine fisica alla riassunzione della mansione (visita per ripresa del lavoro). A queste si aggiungono gli accertamenti clinici totalmente a carico del datore di lavoro, che sono resi necessari sulla base di una valutazione del medico che riguarda i rischi presenti in azienda.
L’organo medico, dopo aver effettuato le predette visite, compie una valutazione sullo stato psico-fisico del lavoratore che sfocia in un giudizio che può essere: di piena idoneità, di idoneità parziale o temporale oppure di inidoneità totale o parziale.
Contro il giudizio del medico competente, un lavoratore può sempre presentare un ricorso all’organo di vigilanza competente per territorio, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio.
Se non ci sono ostacoli, il datore di lavoro si attiene al giudizio del medico competente e adotta le eventuali misure che consentono al lavoratore di svolgere la propria attività con la minor esposizione ai rischi possibile, eventualmente anche destinando il lavoratore ad altre attività e mantenendo lo stesso trattamento economico.
ANFOS: Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro
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