L’ART. 28 DLgs 81/08 prevede che la valutazione “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”.
La valutazione dello stress lavorativo andrà effettuata sulla base delle indicazioni della Commissione Consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, obbligatoriamente entro il 1 Agosto del 2010; ed andrà effettuata secondo i principi alla base della rilevazione di qualsiasi altro tipo di rischio o pericolo riconducibile all’ambiente di lavoro.
In particolare si dovranno dapprima identificare le fonti di stress, quindi decidere le azioni da intraprendere, infine comunicare i risultati della valutazione e sottoporli a continui riscontri e controlli.
Tra i fattori da tenere in considerazione ai fini della valutazione dei rischi lavoro per la rilevazione dello stress lavoro-correlato, l’Accordo Internazionale del 9 Giugno 2008, che ha recepito i contenuti dell’Accordo dell’8 Ottobre 2004, distingue:
- inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione lavorativa
- condizioni di lavoro ed ambientali
- comunicazione
- fattori soggettivi
In definitiva quindi possono evidenziarsi quattro momenti di analisi nella valutazione dei rischi:
- indicatori oggettivi di potenziale stress
- comportamenti soggettivi in assenza di indicatori oggettivi e valutazione del rischio stress
- comportamenti soggettivi in presenza di indicatori oggettivi
- misure di prevenzione e protezione