Verifica tecnico professionale – DUVRI

 

28 Settembre 2009

Il commttente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:


a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII; corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-
bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;



c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Per quanto riguarda l’obbligo della notifica del cantiere da parte del committente o del responsabile dei lavori di cui all’art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008 si precisa che il D. Lgs. n. 106/2009 non ha apportata alcuna modifica ( tranne la comunicazione all’Amministrazione concedente di cui sopra) per cui tale obbligo sussiste nel caso:
» della presenza di più imprese esecutrici (precisazione quest’ultima fatta con il decreto correttivo rispetto al testo originario);
» nei cantieri che inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera nelle categorie precedenti;
» cantieri in cui opera un’unica impresa e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.


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