In mancanza di uno specifico decreto attuativo ed in considerazione delle precise mansioni che il D. Lgs. n. 81/08 gli ha voluto attribuire all’interno della organizzazione aziendale con l’art. 19, quale potrebbe essere il percorso formativo da destinare alla figura del preposto in maniera tale da desumere che il datore di lavoro abbia assolto ai doveri del caso così come stabiliti dal decreto medesimo? Il legislatore nell’imporre la formazione dei
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Lo stesso art. 37 poi al comma 3 aggiunge ai contenuti sopraindicati anche una formazione sufficiente ed adeguata inmerito ai rischi specifici di cui ai titoli del Decreto legge. n. 81/2008 successivi al I e che si rammenta sono:
»
i rischi presenti nei luoghi di lavoro ;» quelli legati all’uso delle attrezzature e dei DPI ;
» i rischi nei cantieri temporanei o mobili ;
» i rischi legati ad una carente o inidonea segnaletica di sicurezza;
» alla movimentazione manuale dei carichi ;
» all’uso di attrezzature munite di videoterminali ;
» agli agenti fisici ;
» all’uso di sostanze pericolose;
» agli agenti biologici ;
» alle atmosfere esplosive;
Per quanto riguarda il Preposto
, il comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 impone che costoro debbano ricevere da parte del datore di lavoro e in azienda una adeguata e specifica formazione oltre che un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti che sono tanti e riportati nell’art. 19 del Testo Unico. I contenuti della formazione del preposto devono comprendere secondo il Testo Unico le nozioni:a) sui principali soggetti coinvolti e sui relativi obblighi;
b) sulla definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) sulla valutazione dei rischi;
d) sulla individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
Contenuti che si ritengono in gran parte aggiuntivi rispetto a quelli relativi alla formazione destinata in genere a qualsiasi lavoratore specie nella parte che riguarda le nozioni sulla valutazione dei rischi, ora modificata con il Testo Unico, e sulla individuazione delle misure tecniche, organizzative e proceduralidi prevenzione e protezione.
La formazione dei preposti
deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50, ove presenti, e durante l’orario di lavoro e non deve comportare oneri a carico degli stessi.Considerato i delicati compiti, anche penalmente sanzionati, che il legislatore ha voluto assegnare allo stesso quale incaricato del datore di lavoro e
consistenti nella sorveglianza degli altri lavoratori, nella verifica che gli stessi si attengano alle direttive ricevute dal datore di lavoro oltre che alle prescrizioni previste dalla legge nonché nel controllare la loro corretta esecuzione, così come è esplicitamente indicato nella definizione di cui all’art. 2 comma 1 lettera e) del Testo Unico, si ritiene che la formazione stessa, in attesa che la Conferenza Stato-Regioni si esprima in merito, non possa essere sviluppara per una durata inferiore alle 8 ore.Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione dei preposti, fermo restando che anche per esso occorre attendere le indicazioni che dovràfornire la Conferenza Stato-Regioni, ci si può orientare,
su di una durata di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano fino ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.Link utile : Corso di formazione Preposto Online
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