Allo scopo di proteggere il lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, il legislatore ha introdotto l’obbligo di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), come previsto dall’art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore e sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:
* I categoria – rischio lieve – autocertificato dal produttore
* II categoria – rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso – prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
* III categoria – comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi – prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione
UN esempio di DPI sono le maschere a pieno facciale, a protezione delle vie respiratorie, detti anche APVR: servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a permettere la normale respirazione quando il livello d’ossigeno è inferiore al valore-limite del 17%.
Altro esempio: i guanti. Sono dispositivi per la protezione degli arti superiori riguardano in particolare le mani, maggiormente esposte ai rischi, che possono essere di varia natura. Gli occhi sono invece soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Per proteggere questi organi delicati si usano DPI del tipo: occhiali, maschere, visiere, schermi. Particolarmente importanti sono infine i dispositivi per lavori in quota o con pericolo di caduta dall’alto, ma anche per lavori entro pozzi, cisterne e simili (D.P.R. 547/55 art. 386). Ma
Naturalmente l’elenco dei DPI è lungo e bisogna considerare che il Titolo IV del D.lgs.626/94 è stato ripreso completamente dal Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) del Decreto legislativo 81/2008, facendo però alcune precisazioni. Ad esempio si ricorda che l’allegato VIII dedicato ai DPI è diviso in 4 parti:
1) “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale e corrisponde all’Allegato III del d.lgs.626/94 (con qualche aggiornamento grafico);
2) Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale: corrispondente all’allegato IV del d.lgs. 626/94;
3) Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale: corrispondente all’allegato V del d.lgs.626/94;
4) Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale: di nuovo inserimento”.
Nel nuovo documento si indica anche che i DPI sono uno degli aspetti che è richiesto affrontare quando si organizza la gestione della sicurezza sul lavoro. Un altro aspetto importante è la formazione del lavoratore, per fornirgli le conoscenze adeguate per a difesa delal propria salute e la prevenzione degli infortuni.