L’art. 37 del D.lgs. 81/08 prevede una serie di sanzioni per le aziende che non rispettano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Tra queste, si distinguono le sanzioni amministrative pecuniarie, le sanzioni penali e la sospensione dell’attività lavorativa. Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere comminate in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dei provvedimenti emessi dalle autorità competenti. Le somme da pagare variano in base alla gravità della violazione e al numero dei lavoratori coinvolti. Le sanzioni penali sono invece comminate quando si verificano incidenti sul lavoro con conseguenze gravi: se il fatto è stato causato da negligenza o imprudenza dell’azienda, i responsabili saranno puniti con l’applicazione delle norme previste dal codice penale. Infine, la sospensione dell’attività lavorativa può essere disposta in caso di gravi violazioni della sicurezza che mettono a rischio la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. In questo caso, l’autorità competente sospende l’attività fino a quando non vengono adottate tutte le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle normative vigenti. È importante ricordare che il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo di legge, ma anche un dovere morale verso i propri dipendenti. Investire nella sicurezza significa proteggere la salute dei lavoratori e migliorare l’immagine dell’azienda agli occhi del pubblico.
Tutte le sanzioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 81/08 per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro
08 Maggio 2023
Corsi online
Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul lavoro eroga diversi corsi per il personale e per i datori di lavoro in materia. In particolare vengono offerti i corsi obbligatori introdotti dal Dlgs 81\2008 Testo Unico Sicurezza.